La manovra finanziaria (d.l. n. 98/2011) ha messo la parola fine alla diatriba tra INPS e professionisti over65 (pensionati) sulla contribuzione alla gestione separata dei redditi professionali.
La manovra ha stabilito che tali redditi sono esclusi dalla contribuzione all’INPS perché devono essere pagati all’ex cassa.
Pertanto, vale anche per il contenzioso in atto tra pensionati e INPS, tra cui l’operazione Poseidone.
E proprio con riferimento a questi accertamenti che l’Inps ha poi fornito chiarimenti su come operare e su quali controlli effettuare nei casi di istanze di annullamento.
In merito ai professionisti iscritti alla cassa commercialisti, l’istituto ha spiegato che i professionisti, i quali hanno regolarmente versato il contributo alla cassa e successivamente ne hanno ottenuto la restituzione, non devono essere iscritti alla gestione separata.
L’Inps e la cassa commercialisti procederanno alla verifica dei soggetti interessati alla restituzione dei contributi per eventuali confronti e annullamenti automatici degli accertamenti.
In merito agli accertamenti dei pensionati che continuano a svolgere attività dopo la pensione, l’INPS ha spiegato che tali accertamenti possono essere annullati verificando che l’attività esercitata rientri nella competenza della cassa.
Gli accertamenti che restano attivi, invece, sono quelli che si riferiscono ai redditi prodotti da attività dichiarate con codici Ateco riferiti sia ad attività iscrivibili alle casse che alla gestione separata e per i quali non risulta pagato il contributo soggettivo alla cassa.
Rientrano in tale casistica, per esempio, i contribuenti che percepiscono redditi da lavoro dipendente assieme a redditi dall’attività professionale (docenti di scuola superiore o università pubblica e ingegneri o architetti) o soggetti che non raggiungono il reddito minimo previsto per l’obbligo di contribuzione alla cassa avvocati.
Nel primo caso l’iscrizione alla cassa e il pagamento del solo contributo integrativo non è motivo di annullamento dell’accertamento perché non è stato assolto il pagamento del contributo soggettivo. Per il secondo caso, solo il mancato esercizio della facoltà d’opzione può essere motivo di accoglimento dell’istanza di annullamento. In tal caso, verrà fatta segnalazione alla cassa per le operazioni successive di recupero del contributo soggettivo