Dal 24 novembre, tutti gli illeciti previsti per il Libro Unico del Lavoro, fatta eccezione per la mancata conservazione, sono oggetto di diffida obbligatoria con ammissione, in caso di regolarizzazione, al pagamento della sanzione in misura del minimo previsto dalla legge. Lo stabilisce, tra l’altro, il ministero del Lavoro nella circolare n. 23/2011.
La circolare interviene a fornire alcuni chiarimenti in seguito all’entrata in vigore del c.d. collegato lavoro che incide sulla disciplina del Lul se non altro perché oggi è possibile la regolarizzazione (mediante diffida) di tutte le inosservanze comunque materialmente sanabili.
All’atto pratico ciò si traduce nella possibilità di sostenere che tutti gli illeciti previsti in materia di Lul, ad eccezione di quello riguardante la mancata conservazione, possono essere oggetto della diffida obbligatoria con l’ammissione, in caso di regolarizzazione, al pagamento della sanzione nella misura del minimo stabilito dalla legge.
Con riferimento all’omessa o infedele registrazione dei dati sul Lul, il personale ispettivo dovrà provvedere, di norma, a diffidare il trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze a meno che non accerti la sua volontà di alterare i dati riportati sul Lul e, quindi, un vero e proprio dolo nella commissione dell’illecito.