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Manovra di ferragosto: eccezioni alla tassa unica su rendite finanziare

di Roberto Grementieri

29 Agosto 2011 10:30

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In attesa della super-manovra e dei suoi emendamenti, facciamo il punto su alcuni aspetti della manovra di ferragosto, che ha uniformato la tassazione delle rendite finanziarie. In particolare, nella manovra bis è previsto che le ritenute, le imposte sostitutive su interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del TUIR e su redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, sono stabilite nella misura del 20%.
In altri termini, le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria avranno un'unica aliquota del 20%, in luogo delle precedenti aliquote del 12,50 e/o del 27%.

Rimane invariata, per le persone fisiche, la tassazione su dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate.

La nuova aliquota si applica agli interessi, ai premi e a ogni altro provento costituente reddito di capitale, nonché ai redditi diversi, rispettivamente esigibili e realizzati dal 1° gennaio 2012; per i dividendi e proventi a essi assimilati l'aliquota unica si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012.

Per le obbligazioni e gli altri titoli similari l'aliquota del 20% scatterà  sugli interessi e su ogni altro provento maturato a partire dal 1 gennaio 2012.

Restano esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 20% interessi, premi e ogni altro provento costituente reddito di capitale, nonché i redditi diversi, relativi a: obbligazioni e altri titoli del debito pubblico; obbligazioni emesse da Stati inclusi nella white list.