Il DL 119/2011 riscrive il Collegato Lavoro su congedi e permessi di lavoro

di Nicola Santangelo

Pubblicato 1 Settembre 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:39

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In questi giorni il mondo del lavoro è scosso da importanti mutamenti e non solo per il tentativo del Governo di cancellare lo Statuto dei Lavoratori ma anche perché il decreto legislativo 119 del 2011, in vigore dall’11 agosto, ha in pratica riscritto la disciplina in applicazione del collegato lavoro. Il risultato è una serie di novità  su congedi e permessi di lavoro.

Fra le novità  di particolare rilievo vi è anche: la facoltà  di riprendere l'attività  lavorativa in qualunque momento nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180esimo giorno dall'inizio della gestazione; la modifica alla platea dei dipendenti con diritto a prestare assistenza ai disabili; la restituzione totale degli emolumenti percepiti in caso di congedo straordinario per motivi di studio qualora il dipendente interrompa il proprio rapporto di lavoro con la PA nei due anni successivi.

L'attuale normativa prevede l'obbligo per la lavoratrice in maternità  di astenersi dal lavoro per cinque mesi che vanno dai due precedenti al parto ai tre successivi ovvero dal mese precedente ai quattro mesi successivi.

La modifica introdotta dal decreto prevede che nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione o nel caso di decesso del bambino, la lavoratrice ha la facoltà  di riprendere in qualunque momento l'attività  lavorativa dando un preavviso di almeno dieci giorni all'azienda. In ogni caso il medico competente dovrà  attestare che il rientro al lavoro non arreca pregiudizio per il suo stato di salute.

Nei primi otto anni di vita del bambino, i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro per una durata complessiva (ossia di entrambi i genitori) non superiore a 11 mesi. Tale formula di esenzione dal lavoro prende nome di congedo parentale. Il congedo parentale è allungato ad un periodo non superiore a 3 anni da fruire entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino nel caso in cui il figlio abbia un handicap grave e non risulti ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Durante il primo anno di vita del bambino i genitori hanno diritto a riposi giornalieri della durata di due ore al giorno ovvero di un'ora se l'orario di lavoro è inferiore a sei ore.

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca può essere collocato in congedo straordinario per motivi di studio. Il soggetto in aspettativa conserva il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego per volontà  del dipendente questi dovrà  restituire gli emolumenti percepiti.

I lavoratori pubblici e privati che assistono persone con handicap in situazione di gravità , coniuge, parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora il soggetto in situazione di gravità  abbia compiuto sessantacinque anni di età  oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti hanno diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Tale diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità .
Il lavoratore che usufruisce di tali permessi per assistere una persona residente in un comune la cui distanza è superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, dovrà  attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.