Con il Dl 70/2011 (Decreto Sviluppo), convertito dalla legge 106/2011, è stato previsto, per effetto dell'innalzamento delle soglie di ricavi, un ampliamento della platea dei contribuenti che possono accedere al regime contabile semplificato di cui all'articolo 18 del Dpr 600/1973. Regime al quale possono accedere gli ex-minimi, ovvero coloro che dopo la Riforma sono fuoriusciti dal Regime dei Minimi.
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Regime contabile agevolato
Il Dl, convertito dalla legge 106/2011, prevede un ampliamento della platea dei contribuenti che possono accedere al regime contabile semplificato di cui all'articolo 18 del d.p.r. 600/1973.
Secondo le nuove regole possono accedere al regime le società di persone e le persone fisiche, esercenti attività di impresa, che abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore a 400.000 euro, per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi, e a 700.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività , precedentemente le soglie erano fissate in 309.874,14 e in 516.456,90 euro.
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Restano peraltro invariati i limiti di volumi d'affari per i quali è possibile fruire delle semplificazioni ai fini IVA, come, ad esempio, delle liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale anziché mensile.
Regime dei Minimi
Con riguardo, invece, ai contribuenti minimi, la normativa prevede che a partire dal 2012 possano accedere al regime le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dalla previgente normativa e che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione ovvero che hanno iniziato un'attività dopo il 2007.
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Il regime agevolato può essere adottato solo per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi.
In sede di conversione del decreto legge è stato previsto che si potrà fruire del regime agevolato anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma, comunque, non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età .
Il contribuente, infatti, non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare, né può proseguire altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
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L'imposta, sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionale e comunale, è stata infatti ridotta dal 20 al 5 per cento.
Restano, inoltre, confermate l'esenzione dall'Irap, la non applicazione dell'IVA e le agevolazioni contabili.