Semplificazione per procedure e tempistiche della tenuta di libri e scritture in modalità informatica : modificando l’articolo 2215-bis del codice civile, la legge n. 106 del 12 luglio 2011, il cosiddetto Decreto Sviluppo, ha introdotto novità rilevanti come l’allungamento dei termini entro i quali la firma digitale e la marca temporale devono essere apposte sulle scritture.
Il già citato articolo 2215-bis del codice civile, così come modificato dal Decreto Sviluppo, prevede che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere tenuti con strumenti informatici.
La normativa lascia libertà di scelta sullo strumento informatico da utilizzare. Unica condizione quella di rendere accessibili in qualunque momento le informazioni in esso contenute nonché la possibilità di effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in merito alla numerazione progressiva e alla vidimazione, il Dl Sviluppo ha esteso l'obbligo – che, quindi, diventa annuale piuttosto che trimestrale – della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di un altro soggetto delegato.
L'apposizione della firma digitale garantisce la provenienza del documento e rende i dati in esso contenuti non modificabili mentre la marca temporale assicura una datazione certa e opponibile a terzi. Grazie a questi strumenti i libri, i repertori e le scritture tenute con strumenti informatici hanno efficacia probatoria.
La tenuta della contabilità informatizzata rispetto a quella tradizionale rappresenta una importante semplificazione per le imprese anche a fronte della riduzione degli oneri a carico delle imprese. Queste, infatti, non devono più sostenere i costi per la vidimazione dei libri.