Nei rapporti con il Fisco, il contribuente che commette omissioni o irregolarità può provvedere al regolamento della propria posizione tramite il cosiddetto ravvedimento operoso. Si tratta, in pratica, della possibilità di rimediare a errori e dimenticanze beneficiando della riduzione di sanzioni amministrative. Il ravvedimento, tuttavia, è consentito quando la violazione non sia già stata constatata dall'ufficio o ente impositore e notificata all'autore della stessa, non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in tali casi l'esclusione del ravvedimento non è totale ma piuttosto limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di controllo), non siano iniziate altre attività amministrative di accertamento formalmente comunicate all'autore o ai soggetti solidalmente obbligati.
A tal proposito è bene precisare la natura delle violazioni. Si parla, infatti, di violazioni formali ossia quelle che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e del versamento del tributo. Ci sono, poi, le violazioni meramente formali che, oltre a non avere conseguenze sostanziali, non arrecano nemmeno pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Le violazioni formali sono punibili mentre quelle meramente formali non sono sanzionabili. Entrambe sono regolarizzate tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa il cui modello è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Di natura sostanziale sono gli errori o le omissioni che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e del versamento del tributo. La regolarizzazione avviene presentando una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale si è verificato l'errore o l'omissione.
Il mancato o insufficiente pagamento delle imposte Irpef o Iva nonché delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi di mora e della sanzione in misura ridotta.
Con il ravvedimento operoso i versamenti vanno eseguiti con il modello F24 per le imposte sui redditi e le relative imposte sostitutive, l'Iva, l'Irap e l'imposta sugli intrattenimenti mentre con il modello F23 per le imposte di registro e gli altri tributi indiretti.