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Avvio d’impresa: regime (meno) agevolato per le nuove attività 

di Nicola Santangelo

Pubblicato 11 Agosto 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

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Per le persone fisiche o le imprese familiari, l’avvio di una nuova attività  imprenditoriale o di un lavoro autonomo è più facile grazie al regime fiscale agevolato previsto dalla manovra finanziaria 2011.

In realtà , fino ad oggi la platea dei beneficiari era più vasta e la fruizione dell’agevolazione più longeva: per il primo periodo d'imposta e i due successivi, semplificazioni contabili e pagamento di imposta sostitutiva Irpef del 20%.

Oggi, invece, con la manovra finanziaria 2011 il regime agevolato si limita ai nuovi imprenditori: solo per i primi cinque anni di attività , con cedolare secca ancor più conveniente: 5% a forfait.
Restano escluse le Pmi con redditi entro i 30mila euro.

Il regime agevolato era una manna dal cielo per migliaia di aziende. Anche se poteva essere riconosciuto esclusivamente ai contribuenti in possesso di determinati requisiti e, comunque, al verificarsi di determinate condizioni:

  • il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un'impresa familiare;
  • il contribuente non deve avere esercitato, negli ultimi tre anni, alcuna attività  artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o professionale;
  • l'attività  da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività  svolta precedentemente in forma di lavoro dipendente o autonomo;
  • l'ammontare dei ricavi e dei compensi non deve essere superiore a 30.987,41 euro in caso di lavoratori autonomi mentre, in caso di imprese familiari, a 30.987,41 euro se hanno per oggetto prestazioni di servizi ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività . Nel caso in cui si prosegua l'attività  d'impresa svolta da un altro soggetto, tali limiti non devono essere superati nell'anno d'imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio.

I vantaggi per chi sceglieva di avvalersi del regime dei minimi consistono nella riduzione del carico fiscale, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali comunali e regionali pari al 10% e nella semplificazione degli adempimenti contabili. E', infatti, previsto l'esonero della registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva nonché alle liquidazioni e ai versamenti periodici dell'Iva.

Per loro è, inoltre, era previsto un credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche pari al 40% del loro costo con il limite massimo di euro 309,87.

I compensi e i ricavi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato non sono soggetti a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. Il contribuente dovrà  rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito è soggetto a imposta sostitutiva e che, pertanto, non deve essere effettuata alcuna trattenuta.

I soggetti in regime fiscale agevolato hanno diritto ad assistenza gratuita dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali quali compilazione del modello Unico o liquidazione dei tributi.