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Cessione immobile in leasing: ammortamento spese

di Roberto Grementieri

2 Agosto 2011 09:00

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Con la Circolare ministeriale 21 giugno 2011, n. 28/E l'Agenzia delle Entrate ha ufficializzato le sue posizioni in materia di cessazione del contratto di leasing, l'art. 36, co. 7 e 8, ha stabilito, anche con riguardo agli immobili acquisiti prima del 4 luglio 2006, che per l'ammortamento e per il calcolo del limite delle spese di manutenzione ordinaria, i fabbricati devono essere assunti al netto del costo del terreno di sedime e pertinenziale.
In particolare, se il terreno è stato acquistato in modo autonomo, il costo da escludere è quello specifico, mentre, se il fabbricato è stato acquistato unitamente al terreno, il costo del terreno è pari al 20% del costo complessivo di acquisizione del fabbricato stesso.

Le limitazioni e le regole forfettarie di quantificazione si applicano anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria, per quanto attiene alla parte dei canoni che incorpora il terreno.

Con queste regole, gli ammortamenti che si riferiscono al terreno e una parte dei canoni leasing, sempre riferiti al terreno, sono considerati costi indeducibili fiscalmente.

Con la C.M. 16 febbraio 2007, n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, la cessione
dell'area comprensiva di fabbricato
, genera un'unica plusvalenza o minusvalenza pari alla differenza tra il corrispettivo pagato ed il costo fiscalmente riconosciuto dell'area (non ammortizzabile) comprensiva del fabbricato.

La Circolare si occupa esclusivamente della vendita del fabbricato acquistato, in precedenza, a titolo di proprietà  e, quindi, il chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate, riguarda solo la determinazione della plusvalenza da tassare a seguito di cessione del fabbricato con sottostante il terreno non ammortizzabile.