L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede l'applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Per il conteggio, si parte dalla data della notifica della cartella esattoriale e si termina con la data del pagamento effettivo, ad un tasso variabile, da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze.
Ebbene, in attuazione della richiamata disposizione era stata fissata, con effetto dal 1° ottobre 2010, al 5,7567% per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Tuttavia, dal 11° ottobre 2011 tali interessi scenderanno dello 0,75%, passando al 5,0243%.
Il tasso è stato individuato sulla base della media dei tassi bancari attivi, individuata dalla Banca d'Italia, e reso noto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2011.
Tale maggiorazione si è ritenuta necessaria per differenziare, in ragione della condotta del contribuente, le misure del tasso di interesse nelle diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo.