Sempre più spesso si parla di oneri per la sicurezza ossia di quei costi che l'impresa sostiene per predisporre le misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza individuate nel DUVRI, il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi, o nel Piano di sicurezza e di coordinamento.
Gli oneri per la sicurezza, quindi, non solo servono a fornire il servizio o l'opera richiesta ma anche a gestire un sistema di sicurezza adeguato.
Le imprese, soprattutto in ambito di appalti pubblici, sono tenute a stimare gli oneri per la sicurezza. Per fare questo occorre fare affidamento a quanto stabilito dalla determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture nonché dalle linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi.
Si considerano oneri per la sicurezza: i costi sostenuti per l'installazione di ponteggi o trabattelli, per attivare misure di prevenzione e di protezione, per l'acquisto di dispositivi individuali (caschi, guanti e occhiali) o collettivi (segnaletica di sicurezza o avvisatori acustici), per la realizzazione di impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, per l'installazione di impianti antincendio o di evacuazione fumi nonché per la realizzazione di specifiche procedure previste per motivi di sicurezza o per interventi finalizzati alla sicurezza.
Tali costi non sono soggetti a ribasso d'asta e, pertanto, la loro stima dovrà essere fatta analizzando le singole voci e facendo riferimento a prezzi standard o listini ufficiali vigenti nell'area interessata ovvero, qualora l'elenco dei prezzi non sia applicabile, sulla base di valori desunti da indagini di mercato. Alla stessa maniera, nel caso di subappalto, gli oneri non sono soggetti a ribasso e devono essere indicati separatamente. La mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza rende nulli i contratti di appalto.