La corretta tenuta della contabilità prevede l'obbligo da parte di imprese e società di tenere una serie di scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee in modo da poter desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del reddito. Tali scritture ausiliarie prendono nome di mastro dei conti e rappresentano uno strumento indispensabile per la redazione del bilancio dell'esercizio.
Il libro mastro è in pratica un registro parallelo al libro giornale. Tuttavia quest'ultimo rileva i fatti amministrativi in maniera cronologica e, pertanto, non consente un'agevole conoscenza dell'andamento della gestione sotto ogni aspetto. Viceversa, il libro mastro presenta lo schema di ciascun conto in modo da desumere velocemente il saldo finale.
Esemplificando, il libro mastro descrive lo svolgimento di uno specifico conto nonché la sua consistenza ma non le annotazioni delle movimentazioni cronologiche dei conti.
Ogni conto di mastro deve essere classificato per oggetto e deve riportare una descrizione esaustiva dell'operazione e i valori, espressi in valuta, dei fatti amministrativi rilevati nel libro giornale. Deve contenere gli elementi attivi e passivi del patrimonio e i costi e ricavi del conto economico. L'insieme dei conti di mastro costituisce il piano dei conti.
I conti di mastro, in quanto scritture ausiliarie, possono essere tenuti secondo metodi e forme liberamente scelti dall'imprenditore. Questo perché, una volta trascritti, le risultanze di tali conti sul libro giornale non possono che essere ad esso conformi. La differenza tra libro giornale e conti di mastro può essere un sintomo di evasione. Resta inteso che, qualora l'imprenditore scelga l'annotazione manuale nel libro mastro, in caso di errore può provvedere alla rettifica dal valore inesatto presentando una dichiarazione che annulla e corregge, parzialmente o totalmente, la scrittura non rispondente a verità .
Nello specifico l'articolo 2219 del codice civile prevede la possibilità di correggere eventuali errori evitando abrasioni e cancellazioni nel rispetto del principio della contabilità ordinata.