L’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate la variazione del luogo di conservazione dei libri contabili spetta al contribuente e non al depositari.
Questo è quanto stabilito con la risoluzione n. 65/E del 14 giugno che fornisce chiarimenti sulle modalità di comunicazione delle variazioni del luogo di custodia delle scritture contabili.
La dichiarazione di inizio o cessazione attività e la comunicazione della variazione dei dati è dunque a carico dell’imprenditore.
Questi, infatti, presenta al Registro delle imprese, tramite “Comunicazione Unica“, relativa domanda, se è tenuto all’iscrizione nel Registro o alla denuncia al Repertorio delle notizie economiche e amministrative; se non è, invece, tenuto all’obbligo di cui sopra, provvede a presentare idonea domanda all’Agenzia delle Entrate a mano presso un qualunque ufficio o tramite raccomandata o in via telematica.
Il documento di prassi in esame chiarisce che, in caso di variazione del luogo in cui sono conservati i libri contabili, il modello può essere presentato o trasmesso telematicamente anche dal depositario delle scritture, ma solo su espressa delega dell’imprenditore.
In assenza, spetta al titolare dell’impresa comunicare all’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento dei dati.
Il depositario può chiedere al contribuente prova dell’invio del modello di variazione dei dati.
In mancanza di tale conferma, comunica all’Agenzia la risoluzione del rapporto di deposito presentando una copia del verbale di consegna delle scritture.
Il mancato invio da parte del contribuente della variazione del luogo di tenuta dei libri contabili comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.