Per assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, i lavoratori possono liberamente e volontariamente versare i contributi su un fondo per la pensione integrativa.
Nel periodo di adesione al fondo, tuttavia, possono verificarsi eventi nella vita dell'iscritto che si riflettono sulla permanenza del fondo stesso. Stiamo parlando di trasferimento della forma pensionistica, della portabilità della posizione e, in casi particolari, del riscatto totale o parziale.
L'iscritto può trasferire la propria posizione individuale ad un altro fondo pensione. Ciò può avvenire nel caso di cessazione d'azienda, trasformazione dell'azienda ovvero accorpamenti, fusioni o incorporazioni in un'altra impresa, liquidazione del fondo per squilibri finanziari oppure nel caso in cui il lavoratore ritenga insoddisfacenti le performance realizzate dal fondo stesso, i servizi offerti o i costi di gestione.
Dal punto di vista della portabilità occorre evidenziare che la permanenza minima in una forma complementare è pari a due anni.
Il riscatto parziale può avvenire, nel limite massimo del 50% dell'intera posizione maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti la mancata occupazione dell'iscritto per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi o nei casi in cui il datore di lavoro ricorra a procedure di mobilità o cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
Il riscatto totale, invece, avviene nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti la mancata occupazione dell'iscritto per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
Nel caso di morte dell’iscritto al fondo prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, il riscatto dell'intera posizione individuale è consentito a favore degli eredi o dei diversi beneficiari designati dal dante causa. In mancanza di tali soggetti designati, la posizione rimane acquisita alla forma pensionistica.