Il Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 ha approvato uno schema di decreto legislativo di attuazione della delega prevista dal Collegato Lavoro, in tema di riforma dell’Apprendistato.
Obiettivo del Testo Unico, riordinare la legislazione in materia ed eviti le sovrapposizioni fra disposizioni nazionali e regionali, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, ragion per cui sono state chiamate in causa anche le parti sociali, oltre alle Regioni.
Quel che è certo, è che lo schema mira a riformare le tre attuali tipologie di apprendistato, con modifiche significative:
1) apprendistato per la qualifica professionale: riguarda tutti i settori di attività ed è valido anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione; scende a 15 anni l’età per l’assunzione; la durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica e del titolo di studio da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni;
2) apprendistato professionalizzante: può essere avviato in tutti i settori privati e pubblici, con giovani di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Rispetto all’attuale contratto di apprendistato professionalizzante, la formazione impartita in azienda deve essere integrata dalla offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni;
3) apprendistato di alta formazione e ricerca. E’ esteso agli studi professionali. Con questa tipologia contrattuale può essere svolta attività di ricerca o può essere conseguito un titolo di studio di livello secondario superiore o di studio universitario e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca.
Gli accordi ed i contratti collettivi dovranno seguire i seguenti criteri:
a) forma scritta del contratto e del relativo piano formativo individuale da definire;

b) divieto di retribuzione a cottimo;

c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante;
d) presenza di un tutore o referente aziendale;
e) possibilità , anche con il concorso delle regioni, di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali;
f) registrazione della formazione effettuata e delle competenze acquisite nel libretto formativo del cittadino;
g) possibilità del riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi anche nei percorsi di istruzione degli adulti;
h) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo;
i) possibilità per le parti di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione.