Il pagamento in nero di una prestazione non preclude il versamento delle tasse. Questo significa che anche se il contribuente viene pagato in nero dal proprio datore di lavoro, dovrà dichiarare al Fisco i compensi percepiti.
La precisazione arriva dalla Corte di Cassazione con una sentenza che ribalta le decisioni della Commissione Tributaria Provinciale e Comunale. Entrambi gli organismi, infatti, hanno dato ragione ad un contribuente che aveva impugnato un avviso di accertamento Irpef con il quale l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione i redditi erogati da una società e non dichiarati.
L'inosservanza dell'obbligo di dichiarazione del datore di lavoro non assorbe l'obbligo del lavoratore. E' questo il principio stabilito dalla sentenza 9867 della Cassazione depositata lo scorso 5 maggio. In particolare la Cassazione ha ribadito che in caso di mancato pagamento della ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro il soggetto obbligato al pagamento del tributo è il lavoratore.
All'origine del contenzioso la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi di un contribuente le cui entrate derivavano da un unico rapporto di lavoro. Il contribuente, infatti, giustificava la propria buona fede ritenendo di non dover presentare la dichiarazione per i redditi derivanti da un rapporto di lavoro unico.
La tesi è stata inizialmente accolta sia dalla Commissione Tributaria Provinciale che da quella Regionale poiché, esaminate le ricevute rinvenute e acquisite al momento della verifica fiscale a carico della società , non risultata che lavoratore e datore di lavoro avessero stretto un accordo per non dichiarare gli emolumenti in questione. Il lavoratore, non essendo obbligato a controllare le scritture contabili del datore di lavoro, non poteva sapere che la società non aveva operato la ritenuta alla fonte.
L'Agenzia delle Entrate, però, ha proposto appello ritenendo che in presenza di pagamenti in nero sussiste in capo al contribuente l'obbligo di dichiarare al fisco i pagamenti ritenendo errata la conclusione cui era giunta la Commissione Tributaria.