Il collegio sindacale può impugnare le deliberazioni assembleari prese non in conformità della legge o dello statuto, entro novanta giorni dalla data della deliberazione ovvero dalla data della sua iscrizione nel registro delle imprese o, ancora, dalla data di deposito presso l'ufficio delle imprese.
In tema di conflitto di interessi, qualora un amministratore non dia notizie agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che abbia in un'operazione della società per conto proprio o di terzi e qualora lo stesso non si astenga dal compiere l'operazione, le deliberazioni possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni.
In ogni caso è l'amministratore a rispondere di danni derivanti alla società delle sue azioni o omissioni nonché dei danni derivanti alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.
Tuttavia, è bene evidenziare che fa capo ai sindaci l'obbligo di vigilare sulla legalità e sul rispetto dello statuto da parte degli amministratori nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. A tal proposito si conviene quanto riportato nel libro Sindaci e revisori. Doveri, poteri e responsabilità di Raffaele De Ruvo secondo il quale l'omissione dell'esercizio di un potere da cui derivi un danno ai soci e ai terzi non solo può rappresentare una generale violazione dei doveri di vigilanza ma può essere fonte di responsabilità civile e penale anche per i sindaci.
I sindaci devono, inoltre, intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. La disposizione normativa prevede la decadenza dell'ufficio di coloro che non assistono, senza giustificato motivo, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo.