In occasione del cosiddetto pacchetto IVA (direttive 2008/117/CE, 2008/8/CE e 2008/9/CE) sono state introdotte modifiche in merito agli obblighi sulla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, cosiddetti Modelli Intrastat.
Di fatto, i modelli Intrastat devono essere presentati in via telematica tenendo conto dicessioni e acquisti di beni comunitari ossia i beni originari degli Stati membri della Comunità europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità , sia delle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e, viceversa, per le prestazioni ricevute da questi ultimi soggetti. Sono escluse dagli elenchi riepilogativi le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente.
Sono tenuti alla compilazione dei Modelli Intrastat gli esercenti attività di impresa, arte e professione incluse le persone fisiche; gli enti, le associazioni e le organizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2 del DPR 633 del 1972; gli enti, le associazioni e le organizzazioni che non sono soggetti passivi Iva ma che si sono identificati ai fini Iva.
Gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie vanno presentati all'Agenzia delle Dogane entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
La presentazione degli elenchi può essere effettuata utilizzando il Servizio Telematico Doganale E.D.I. e, dallo scorso anno, anche Entratel e Fisconline.
L’invio del modello è trimestrale per i soggetti che non hanno effettuato o ricevuto negli ultimi quattro trimestri rispetto al periodo di riferimento operazioni intra-comunitarie per importi superiori a 50.000 euro per singole categorie di operazioni. Tutti gli altri operatori dovranno provvedere alla presentazione mensile. Resta inteso che gli operatori trimestrali possono optare per l'invio mensile del modello.
Con il termine singole categorie di operazioni si intendono le seguenti categorie:
- cessioni di beni;
- prestazioni di servizi resi;
- acquisti di beni;
- prestazioni di servizi ricevuti.
Per individuare l'importo che determina la periodicità mensile o trimestrale per l'invio del modello è bene tenere presente che le singole categorie di operazioni relative a beni e servizi non si sommano ma vengono considerate singolarmente. Il superamento della soglia di una singola categoria non comporta la periodicità mensile anche per le altre categorie. L'obbligo di presentazione dei modelli con cadenza mensile decorre dal mese successivo a quello in cui è stata oltrepassata la soglia.
Una volta oltrepassata la soglia, il contribuente dovrà presentare gli elenchi con cadenza mensile per almeno quattro trimestri consecutivi. Potrà tornare a presentare gli elenchi con cadenza trimestrale solo dopo che per quattro trimestri consecutivi non avrà superato la soglia dei 50.000 euro.