Secondo appello dell’INAIL per la riduzione del premio da versare per l’assicurazione contro gli infortuni per le imprese artigiane?
La riduzione, prevista dalla legge finanziaria 2007 e stabilita annualmente con decreto del Ministero del Lavoro, sarebbe infatti riconosciuta d’ufficio dall’INAIL alle imprese artigiane in regola con tutti gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, che abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione e non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data di ammissione al beneficio.
In concomitanza con la data di scadenza dell’autoliquidazione 2010/2011 (il 16 febbraio scorso), sono stati pubblicati in simultanea sia il decreto del Ministero del Lavoro, che una circolare dell’Istituto con le istruzioni per applicare le riduzioni (leggi o scarica la Guida all’Autoliquidazione INAIL 2011).
Per le tre annualità prese in considerazione (2008 – 2009 – 2010) l’Istituto ha in linea di massima applicato d’ufficio alle imprese artigiane le riduzioni previste, in tutti casi in cui non siano stati rilevati infortuni nel biennio precedente.
La riduzione sarebbe stata applicata sia ai premi della polizza artigiani (premio speciale unitario), sia ai premi della polizza dipendenti (premi ordinari). Il decreto del Ministero del Lavoro del 2 dicembre 2010 (pubblicato il 16 febbraio 2011) ha stabilito le seguenti “riduzioni” sull'ammontare complessivo dei premi assicurativi dovuti per gli anni dal 2008 al 2010:
- 2% per l'anno 2008
- 1,88% per l'anno 2009
- 2,10% per l'anno 2010
Applicabili alle imprese artigiane purché ricorrano i seguenti requisiti:
- siano in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore;
- non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
Nelle intenzioni un “premio” esteso a tutte quelle imprese artigiane che, dati alla mano, hanno ridotto sensibilmente nel triennio considerato gli infortuni ma dal quale, tuttavia, potrebbero essere rimaste escluse molte imprese che, causa la coincidenza della scadenza del termine dell’autoliquidazione con la pubblicazione delle istruzioni per ottenere lo sconto, potrebbero non avere fatto in tempo a comunicare di essere in possesso dei requisiti.
L’Istituto potrebbe dunque considerare l’opportunità di un secondo appello per un recupero fuori tempo massimo rivolto a quelle imprese che, avendone i requisiti, potrebbero ottenere lo sconto sul premio, per i tre anni considerati, anche oltre la scadenza del termine dell’autoliquidazione (ormai superato) del 16 febbraio.