Gestione di società  in accomandita per azioni

di Nicola Santangelo

Pubblicato 17 Febbraio 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:36

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Alle società  in accomandita per azioni (S.a.p.a.) si applicano le stesse norme delle S.p.A. All’interno della S.a.p.a. esistono due categorie di soci, le cui quote di partecipazione, come specificato dall'articolo 2452 del codice civile, devono essere costituite da azioni: i soci accomandanti hanno una responsabilità  limitata al capitale sottoscritto mentre i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni assunte dalla società . Hanno, tuttavia, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale. I creditori, infatti, possono rivalersi sugli accomandatari solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio sociale.

La denominazione sociale della società  deve essere costituita dal nome di almeno un accomandatario e dall'espressione S.a.p.a. Nell’atto costitutivo devono essere nominativamente individuati i soci accomandatari. Le modifiche all'atto costitutivo sono valide solo se approvate sia dalla maggioranza prescritta per l'assemblea straordinaria, sia da tutti gli accomandatari.

I soci accomandatari sono automaticamente amministratori della società  e la loro revoca può avvenire esclusivamente tramite delibera dell'assemblea straordinaria, fatto salvo il diritto al risarcimento danni se la rimozione avviene senza giusta causa. La sostituzione dell'amministratore cessato dalla carica è deliberata dall'assemblea straordinaria ed è efficace solo se esiste il consenso degli altri amministratori rimasti in carica. L'amministratore entrante diventa socio accomandatario al momento dell'accettazione della carica.

Gli obblighi dei soci accomandatari sono i medesimi di quelli previsti per gli amministratori delle S.p.A.

Secondo quanto disposto dall'articolo 2459, i soci accomandatari non possono votare nelle assemblee in merito alle deliberazioni riguardanti la nomina o revoca dell'organo di controllo e l'esercizio dell'azione di responsabilità .

Qualora tutti i soci accomandatari cessino dall'ufficio, la S.a.p.A. si scioglie ad eccezione nell'eventualità  in cui entro 180 giorni i nuovi soci accomandatari non abbiano accettato la nomina. In questo periodo il Collegio Sindacale nomina un amministratore provvisorio che può compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.