Il Patrimonio destinato permette di avere una separazione patrimoniale nelle Società per Azioni, risultando una valida alternativa alla costituzione di una nuova società .
In pratica, verrà costituito un vero e proprio patrimonio, ossia un centro di responsabilità verso terzi, limitatamente ad una specifica attività che la società intende intraprendere.
Una volta costituito il Patrimonio destinato, occorre darne adeguata pubblicità , poiché riduce il Patrimonio a tutela dei creditori della Società per Azioni e, contemporaneamente, va a costituire apposita garanzia in favore dei creditori della specifica attività intrapresa.
L'insieme dei Patrimoni destinati di una Società per Azioni non può eccedere il 10% del Patrimonio della società .
La costituzione del Patrimonio destinato deve avvenire sulla base di una delibera dell'organo amministrativo approvata dalla maggioranza assoluta dei membri e deve essere iscritta entro 30 giorni al PRI.
La delibera deve indicare, fra l’altro, l’affare cui si destina il Patrimonio, la descrizione degli elementi patrimoniali destinati, il piano economico finanziario che giustifichi la congruità del Patrimonio destinato, le regole di rendicontazione dell'affare, la nomina di una società di revisione.
Per il Patrimonio destinato occorrerà tenere distinti registri e contabilità . Lo Stato Patrimoniale della Società per Azioni dovrà riportare gli elementi patrimoniali confluiti nel Patrimonio destinato. Specificamente per l'affare intrapreso dovrà essere realizzato un Conto Economico con i risultati dell'esercizio. Infine, nella Nota Integrativa della Società per Azioni dovranno essere indicati descrizione e valore degli elementi del Patrimonio destinato.
Al termine dell'affare dovrà essere depositato presso il PRI il rendiconto finale unitamente alla relazione dei sindaci e della società di revisione. I creditori del Patrimonio destinato insoddisfatti possono richiedere alla Società per Azioni il pagamento delle debenze.