Conferimenti nel capitale sociale delle SpA diversi dal denaro: il d.lgs. 22 novembre 2010, n. 224 in vigore dall’8 gennaio 2011 integra e modifica il d. lgs. 4 agosto 2008, n. 142.
A seguito delle modifiche effettuate, non è richiesta la relazione giurata nel caso in cui il valore attribuito ai beni in natura o ai crediti conferiti sia pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente a quello nel quale è effettuato il conferimento, a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non sollevi rilievi circa la valutazione dei beni oggetto del conferimento;
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data antecedente sei mesi dal conferimento e che sia conforme ai principi e ai criteri generalmente riconosciuti, provenienti da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e da soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società stessa.
Ai sensi del nuovo comma 4 dell’art. 2443 c.c., se gli amministratori deliberano un aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione giurata, il conferimento ha efficacia, a meno che non vi sia il consenso di tutti i soci, decorsi 30 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese della deliberazione di aumento.
Tale termine permette ai soci che rappresentino almeno 1/20 del capitale di richiedere eventualmente una nuova valutazione.
Infine, in materia di acquisto di azioni o quote da parte di società controllate, si prevede che il valore nominale delle azioni acquistate non possa mai eccedere la quinta parte del capitale delle società controllante qualora essa faccia ricorso al mercato del capitale di rischio.