Riduzione del Capitale Sociale nelle Società  per Azioni

di Nicola Santangelo

Pubblicato 10 Gennaio 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

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Secondo l'articolo 2445 del codice civile la riduzione facoltativa del capitale sociale può essere attuata sia mediante liberazione degli azionisti dall'obbligo di versamento dei decimi residui, sia mediante restituzione parziale agli azionisti dei versamenti precedentemente effettuati.

In ogni caso la riduzione deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria il cui avviso di convocazione deve riportare le motivazioni della riduzione proposta e le relative modalità  di esecuzione. La deliberazione deve essere effettuata non prima dei 90 giorni decorrenti dall'iscrizione nel PRI a condizione che nessun creditore sociale abbia fatto opposizione.

Qualora, a causa di perdite, il capitale sociale venga ridotto di oltre un terzo del suo valore nominale occorre convocare tempestivamente l'assemblea alla quale dovrà  essere sottoposta la situazione patrimoniale della società  e le osservazioni di amministratori e sindaci, da depositarsi presso la sede sociale almeno 8 giorni prima dell'assemblea. Gli amministratori, secondo quanto stabilito dall'articolo 2446 del codice civile, dovranno riferire i fatti di rilievo intervenuti dopo la redazione della relazione.

L'assemblea può decidere di riportare la perdita a nuovo. Tuttavia, se entro l'esercizio successivo non viene ridotta a meno di 1/3 del capitale sociale, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio dovrà  obbligatoriamente deliberare la riduzione del capitale sociale corrispondente alla perdita. Il verbale dell'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio, nel caso in cui contenga anche la riduzione del capitale sociale a causa di perdite, dovrà  essere redatto da un notaio.

Infine, qualora a causa di perdite il capitale sociale venga ridotto di oltre 1/3 del proprio valore nominale scendendo al di sotto del minimo di legge, gli amministratori dovranno immediatamente convocare l'assemblea la quale dovrà  deliberare l'abbattimento del capitale sociale e la contestuale ricostruzione pari almeno al minimo legale. Qualora ciò non avvenga si dovrà  procedere alla trasformazione o allo scioglimento della Società  per Azioni.