La forma scritta del patto di prova è stato oggetto di diverse pronunce da parte del Giudice di merito e di legittimità .
Di recente, hanno trovato, nella sentenza che segue, un consolidamento dell’orientamento formatosi in questi anni: la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con la sentenza n. 21758 del 22 ottobre 2010, ha precisato, infatti, che la forma scritta necessaria per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam.
Tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità del patto di prova, deve sussistere sin dall’inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie.
E’ ammessa la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma non la successiva documentazione della clausola verbalmente pattuita mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore.