Il datore di lavoro che abbia concluso un contratto a termine di durata inferiore a tre anni può evitarne la cessazione automatica per effetto del decorso del termine, stipulando, per una sola volta e con il consenso del lavoratore, una proroga.
La proroga è consentita se, anteriormente o contestualmente alla scadenza del termine, si sono verificate delle ragioni oggettive, anche prevedibili e diverse da quelle del contratto iniziale, che giustifichino la necessità di prolungare il contratto.
Il lavoratore dovrà , in ogni caso, continuare a svolgere la stessa attività lavorativa per il quale il primo contratto era concluso.
La durata massima complessiva del rapporto a termine dovrà essere, nonostante la proroga, pari o inferiore a tre anni; è quindi possibile che la durata della proroga sia maggiore di quella del contratto iniziale.
Non rientra nella fattispecie della proroga l’ipotesi in cui il contratto con termine elastico si allunghi a seguito del prolungarsi della ragione per la quale è stato stipulato (ad esempio: qualora il lavoratore malato, per sostituire il quale è stato assunto un lavoratore a termine, prolunghi la malattia producendo ulteriori certificati medici).
Ecco un esempio di lettera di comunicazione della proroga del contratto a termine: “Con la presente Le comunichiamo la proroga del contratto a termine stipulato con la scrivente società in data 20 gennaio 2010. Per effetto della Sua accettazione della presente, il rapporto alle nostre dipendenze proseguirà , pertanto fino al 31.12.2010. Alla scadenza del suddetto termine il rapporto di lavoro si risolverà automaticamente senza obbligo di comunicazione alcuna. La proroga è giustificata dal fatto (indicare i motivi). La sede di lavoro, le mansioni, l’orario di lavoro e il Suo trattamento retributivo e normativo, per il periodo in oggetto, rimarranno invariati. La preghiamo di restituire copia della presente debitamente sottoscritta per l’integrale accettazione.“.
Naturalmente, la lettera deve essere data e sottoscritta dal datore di lavoro e successivamente dal lavoratore per accettazione.
Ricordiamo, infine, che secondo la Giurisprudenza più accreditata la pacifica prosecuzione dell’attività lavorativa da parte del lavoratore è una manifestazione sufficiente del suo consenso alla proroga del contratto.