Nell’ambito della fruizione del credito di imposta per l’incremento dell’occupazione – ex art. 2, comma 539-548, della legge n. 244 del 2007 – ai fini della verifica del rispetto della condizione relativa alla conservazione dei posti di lavoro creati, anche se si verifica la cessazione del rapporto di lavoro agevolato per cause non riconducibili alla volontà del datore di lavoro (per dimissioni volontarie del lavoratore) durante il periodo minimo richiesto dall’agevolazione (3 anni, 2 anni per le Pmi) questo non è rilevante ai fini della valutazione della decadenza o meno dal credito.
Come precisato con la Risoluzione n. 105 del 12 ottobre scorso dall’Agenzia delle Entrate, la conservazione del posto di lavoro creato va intesa come valore di media del cosiddetto incremento occupazionale rilevante, indipendentemente dal mantenimento del lavoratore originariamente assunto per coprire il posto di lavoro creato.
In particolare, è necessario verificare che in ciascun anno compreso nel biennio o triennio di sorveglianza, la media degli incrementi determinati, per ciascun mese solare, sia almeno pari all’incremento occupazionale rilevante relativo al mese in cui l’assunzione del lavoratore agevolato dimissorio ha determinato la maturità del credito di imposta.