Relativamente al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, è ancora valido l’orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità in base al quale l’occultamento delle scritture contabili che integra gli estremi del reato in questione, può realizzarsi in qualsiasi modalità e, quindi, anche tramite il materiale occultamento nello stesso luogo o in altro rispetto a quello di conservazione dei documenti, e tramite il rifiuto ad esibirli.
Inoltre, l’impossibilità di ricostruire il volume d’affare o dei redditi va riferita alla realtà aziendale sia dal punto di vista contabile sia da quello patrimoniale.
Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 38224 del 2010.
A tal proposito, non assume alcun rilievo la possibilità in concreto di ricostruire il volume d’affare o dei redditi grazie ad elementi e dati esterni ed indiretti, poiché è sufficiente che l’impossibilità sia relativa.
Il reato è pertanto configurabile laddove sia impossibile ricostruire, anche parzialmente, il volume d’affare o dei redditi, ricorrendo il dolo specifico di evasione; tuttavia è necessario provare l’istituzione dei documenti contabili e la produzione di reddito e di volume d’affari.