In materia di IVA, l’art. 6, comma 3 del dpr 633/1972 stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate al pagamento del corrispettivo essendo irrilevanti la data di conclusione del contratto o quella di ultimazione delle prestazioni. Tuttavia, se la fattura è emessa prima che sia conclusa la prestazione del servizio, l’operazione si considera effettuata, per la parte fatturata, al momento della emissione della fattura.
La norma stabilisce quindi che alla data di ricevimento del pagamento occorre emettere la fattura; allo stesso modo, in caso di compensazione dare/avere tra le parti, la relativa fattura deve essere emessa alla data in cui per effetto dell’accordo raggiunto, si verifica l’esistenza del credito.
E’ questo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 15441 del 2010, che precisa che la data della fattura dovrà corrispondere con il momento in cui, giuridicamente, opera la compensazione: ovvero, in caso di compensazione legale, nel momento in cui il secondo dei due crediti diventi certo, liquido ed esigibile; nel caso di compensazione volontaria, come detto, alla data dell’accordo delle parti.