Procedure semplificate in materia di marchi e brevetti

di Roberto Grementieri

Pubblicato 15 Novembre 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

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Lo scorso 2 settembre è entrato in vigore il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131 con il quale sono state apportate modifiche al codice di proprietà  industriale.
Le modifiche sono numerose e in sostanziali.

L’art. 52 del decreto legislativo in esame introduce all’art. 120 c.p.i. il comma 6 bis che – nel prevedere che “le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare” – di fatto codifica la possibilità  di esperire azioni di accertamento negativo anche in via cautelare.

Come noto, la questione dell’ammissibilità  delle azioni di accertamento negativo in via cautelare è stata particolarmente dibattuta sia in dottrina sia in giurisprudenza.

La possibilità  di agire anche in via cautelare al fine di fare accertare che la propria attività  non costituisce comportamento lesivo dei diritti altrui è certamente un’innovazione positiva; si vedrà  se la giurisprudenza applicherà  estensivamente tale possibilità  anche alle azioni di concorrenza sleale.

L’art. 55 del decreto legislativo in questione modifica l’art. 128 c.p.i. introducendo espressamente la possibilità  di avvalersi della consulenza tecnica preventiva prevista dall’art. 696 bis del c.p.c. “ai fini dell’accertamento e della determinazione dei crediti derivante dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito“.

L’istanza dovrà  essere proposta al Presidente della Sezione Specializzata del Tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

L’applicabilità  di tale disciplina alla materia industrialistica consentirà , pertanto, di esperire una consulenza tecnica prima del giudizio al fine di valutare, ad esempio, la validità  di un brevetto, la sussistenza della contraffazione o anche la quantificazione del danno.

Nell’ambito di tale procedura il consulente tecnico – prima di depositare la relazione – potrà  tentare la conciliazione tra le parti.
Ove la conciliazione non riuscisse le parti sono ovviamente libere di richiedere tutte le misure previste dal c.p.i., fermi restando i risultati della procedura di accertamento tecnico preventivo che potranno essere acquisti agli atti del successivo giudizio.

Tra le modifiche destinate ad avere un maggiore impatto pratico vi è quella dell’art. 129 c.p.i. che, nella sua nuova formulazione, regola congiuntamente le ipotesi di sequestro e descrizione.

Il ricorso per descrizione andrà  proposto al giudice che sarebbe competente per il merito e quindi alla Sezione Specializzata del competente Tribunale.
I provvedimenti di descrizione e sequestro potranno essere assunti inaudita altera parte, oppure previa convocazione delle parti.
Nell’ipotesi di provvedimenti assunti inaudita altera parte il Giudice deve fissare un’udienza di discussione per entro 15 gg. e, nel decidere della loro eventuale convalida, deve tenere conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato.

Infine, l’art. 59 del decreto legislativo ha previsto all’ultimo comma dell’art. 132 c.p.c. la possibilità  che il Giudice in tutti i procedimenti cautelari, ai fini dell’ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, può disporre una consulenza tecnica.