In altre occasioni si è accennato alla indeducibilità ai fini IRAP e IRES dell’IVA non detratta, documentata da fattura per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande.
A stabilire tale criterio sono la circolare 6 del 2009 e 25 del 2010 e la risoluzione 84 del 2009 dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta, in pratica, della facoltà che hanno le società di registrare a costo l’IVA documentata da fattura sulle prestazioni sopra citate, al fine di ottenere un risparmio sui tempi di lavorazione dei documenti contabili.
Si immagini, ad esempio, l’impresa Alfa S.r.l. che, per mettere in lavorazione una commessa, ha necessità di inviare frequentemente in trasferta alcuni dei propri lavoratori. Questi, mensilmente, produrranno una nota spese riepilogativa di tutte le spese sostenute e documentate da regolari fatture.
E’ facoltà dell’impresa provvedere alla registrazione in contabilità generale dei valori indicati in nota spese (in tal caso considerando un costo l’IVA sugli alimenti) oppure far transitare ogni singola fattura dalla contabilità fornitori per recuperare l’IVA.
Questa seconda ipotesi, in molti casi, può paradossalmente essere più onerosa per la società poiché si andrà a svilire l’area contabile, la quale impiegherà molto più tempo rispetto alla semplice contabilizzazione delle note spese.
Ogni fornitore infatti, anche per quelli il cui rapporto risulta essere una tantum o addirittura unico, dovrà essere registrato nel proprio albo, dovrà essere aperto un mastrino intestato al fornitore, dovrà essere registrata la fattura e quindi aperto un debito verso il fornitore. Successivamente il debito verso il fornitore sarà chiuso e verrà alimentato il debito verso il dipendente. Ecco perché non è raro che si scelga la via più breve rinunciando conseguentemente alla detraibilità dell'Iva.
Ma a rendere più onerosa questa scelta sono state le suddette circolari dell'Agenzia delle Entrate che prevedono l’indeducibilità ai fini IRAP e IRES della quota riferita all'Iva non detratta.
In molti casi l’impresa sceglie di acquistare caffè da offrire in particolari eventi o durante le riunioni ai propri collaboratori. Come si considera tale acquisto ai fini Iva? La regola generale vuole che l’IVA sull’acquisto di bevande da parte di imprese o professionisti sia detraibile solo qualora gli acquisti formino oggetto del’'attività , o comunque qualora gli acquisti siano effettuati per alimenti da somministrare in mense o tramite distributori automatici collocati nei locali dell’impresa.
Tuttavia è possibile detrarre anche l’IVA per l'acquisto di cialde o capsule da inserire negli appositi erogatori di bevande o a quelli equiparati dalla risoluzione 124 dell’1 agosto 2000.