Arbitrato nella controversie bancarie: alternativa possibile (ed economica)

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 12 Novembre 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

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Attivo dall’ottobre 2009, l’Arbitrato bancario finanziario, previsto dal Testo unico bancario, offre un’alternativa stragiudiziale per dare una soluzione alle liti tra banche, intermediari e clientela, più rapida e meno costosa rispetto al ricorso al giudice.

L’organo è composto da cinque membri: il presidente e due componenti scelti da Bankitalia, uno designato dalle associazioni degli intermediari e un quinto designato dalle associazioni che rappresentano i clienti, consumatori e imprese.

In attesa del rapporto ufficiale sui risultati del primo anno di attività , che dovrebbe essere pubblicato nel corso a fine ottobre/inizio novembre, la relazione a fine marzo segnalava che i ricorsi sono concentrati in capo a un numero ristretto di gruppi bancari e che il 44% proviene dal Nord, seguito dal Centro con il 34%, mente il Sud contribuisce per circa un quinto (22%).

I ricorsi, 1.052 fino al 31 marzo, hanno riguardato nell’87% dei casi il sistema bancario; seguono le finanziarie (7%) e Poste italiane (4%).

Nelle sue decisioni l’arbitro ha ricordato che la portabilità  dei finanziamenti è sempre gratuita e non ammette l’addebito di oneri, ma anche che l’estinzione anticipata del mutuo comporta la risoluzione del contratto per la polizza accessoria, con restituzione delle rate del premio successive all’estinzione del finanziamento.
Per quello che riguarda gli assegni, è onere del cliente la custodia dei carnet, mentre spetta all’intermediario il rifiuto del pagamento di titoli contraffatti.

Le controversie da sottoporre all’attenzione dell’Arbitro devono riguardare operazioni successive al 1° gennaio 2007, al di sotto dei 100mila euro se il cliente chiede una somma di denaro, mentre se vuole accertare diritti, obblighi e facoltà  non sono previsti limiti.

Prima, però, bisogna rivolgersi al proprio istituto di credito, che ha 30 giorni per rispondere.
Poi se non risponde o non si è soddisfatti ci si può rivolgere all’Arbitro, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo, inviando il ricorso e pagando il contributo di 20 euro.