No all’IRAP per i piccoli imprenditori: è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con le tre sentenze n. 21124, 21123, 21122 del 13 ottobre (nella fattispecie, riguardano un tassista, un coltivatore diretto e un artigiano).
Le mini-imprese prive di autonoma organizzazione che si avvalgono occasionalmente di lavoro altrui non sono tenute al pagamento dell’imposta.
Piena soddisfazione, quindi, per i piccoli imprenditori che, grazie a queste sentenze, potranno essere assimilati ai lavoratori autonomi per garantire una parità di trattamento imposta dalla ratio del tributo in conformità ad una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata.
L'autonoma organizzazione si ha quando il contribuente risulta responsabile dell’organizzazione; non sia inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità altrui; non impieghi beni strumentali oltre il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione; si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui.
Secondo il codice civile, si definiscono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Tali soggetti, secondo la Corte, solitamente dotati di u’'organizzazione minimale di beni strumentali e, come già accennato, che non dovrebbero avvalersi di lavoro altrui. Si tratta, in pratica, di contribuenti per i quali valgono le stesse conclusioni raggiunte per i lavoratori autonomi.
Per loro è definito che l’attività di piccolo imprenditore è esclusa dall’assoggettamento IRAP quando si tratta di un'attività non autonomamente organizzata. Tale requisito deve essere rilevato dai giudici di merito.