Spese vitto e alloggio: deducibilità  nel modello UNICO SC 2010

di Roberto Grementieri

Pubblicato 27 Ottobre 2010
Aggiornato 10 Febbraio 2023 16:13

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La disciplina relativa alla deducibilità  delle spese sostenute per prestazioni alberghiere e di ristorazione ha subito delle significative modifiche dal d.lgs. n. 112/2008 che le ha limitate al 75% del loro ammontare.

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 53/E/2008, le spese di vitto ed alloggio devono essere assoggettate:
a) prima, al limite del 75%;
b) successivamente, a quello di cui all’art. 108, comma 2, T.U.I.R., ai sensi del quale l’importo delle spese in parola deve essere sommato a quello delle altre spese di rappresentanza. L’ammontare così ottenuto sarà , comunque, deducibile nel limite stabilito in proporzione dei ricavi e dei proventi realizzati dall’impresa.

Ipotizziamo che una società  abbia conseguito nel corso del periodo ricavi e proventi pari a 20.000.000 euro e che abbia sostenuto le seguenti spese di rappresentanza così suddivise:
a)spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione per 30.000 euro;
b)altre spese di rappresentanza per 204.000 euro.
La società  ha anche dei quinti di spese di rappresentanza relativi al periodo d’imposta precedente, pari a 2.000 euro.

Le spese di cui al punto a) sono deducibili nel limite del 75% del loro ammontare, ossia per un importo pari ad 22.500 euro.
Le spese di rappresentanza sostenute del 2009 ammontano, quindi, complessivamente a 226.500 euro.
Di tali spese non deducibili solamente 180.000, in applicazioni delle percentuali ai ricavi conseguiti dalla società  (1,3% x 10.000.000) + (0,5% x 10.000.000).

Quanto detto trova riscontro nella compilazione del modello UNICO SC 2010, e precisamente nel quadro RF, rigo RF24:
a)nella colonna 1 va indicato il totale delle spese di vitto ed alloggio;
b)nella colonna 2 si deve riportare il totale delle spese di rappresentanza diverse da quelle di vitto ed alloggio;
c)nella colonna 3 si deve riportare la somma dei valori indicati nelle colonne 1 e 2.

La somma tra la quota deducibile delle spese di rappresentanza e i quinti di quelle relative ai periodi precedenti deve essere indicata come variazione in diminuzione nel rigo RF43 e precisamente:
a) nella colonna 1 va indicato l’importo delle spese di rappresentanza deducibili relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande;
b) nella colonna 4 va indicato l’importo: delle spese di rappresentanza deducibili ai sensi dell’art. 108, comma 2, TUIR comprensivo delle spese deducibili indicate in colonna 1 nel caso in cui si configurino come spese di rappresentanza; le predette spese, da indicare anche in colonna 2; c) i quinti delle spese di rappresentanza deducibili relative ai periodi d’imposta precedenti da indicare nella colonna 3.