La concessione al lavoratore in uso privato, totale o parziale, di veicoli aziendali costituisce una forma di retribuzione in natura qualora non venga corrisposto al datore di lavoro adeguato rimborso delle spese e degli oneri sostenuti. Se l’uso del veicolo è solo privato, l’intero valore del benefit costituisce retribuzione imponibile in base al valore normale al netto di quanto eventualmente posto a carico del dipendente.
In caso di uso promiscuo del veicolo aziendale (sia per effettuare l’attività lavorativa sia per uso personale), la quantificazione del fringe benefit avviene assumendo come reddito imponibile il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionalmente stabilita in 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle tabelle predisposte ogni anno dall’Aci.
Tale imponibile convenzionale annuo, divisibile per quote mensili, deve essere ragguagliato al periodo durante il quale al dipendente viene concesso l’uso del veicolo, conteggiando il numero di giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.
Se, infine, il veicolo viene utilizzato esclusivamente per le trasferte non sussiste fringe benefit.
Nella determinazione della retribuzione imponibile occorre inoltre tenere presente che la concessione de veicolo in uso privato a titolo gratuito, in quanto retribuzione in natura, incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali se non diversamente pattuito.