Il contratto di solidarietà espansivo è un accordo collettivo aziendale stipulato dal datore di lavoro e sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che prevede una riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti in forza e, contestualmente, l’effettuazione di nuove assunzioni al fine di incrementare l’organico.
Le nuove assunzioni devono essere a tempo indeterminato e non devono determinare una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, oppure di quest’ultima quando risulti inferiore.
L’accordo deve essere depositato presso la DPL, che verifica la corrispondenza tra riduzione di orario concordata e assunzioni effettuate.
Il datore di lavoro che stipula contratti di solidarietà espansivi può ottenere alternativamente le seguenti agevolazioni:
a) contributo pari, per ogni mensilità corrisposta ai nuovi assunti, alle seguenti percentuali:
1) 15% per i primi dodici mesi;
2) 10% dal tredicesimo al ventiquattresimo mese;
3) 5% dal venticinquesimo al trentaseiesimo mese.
La percentuale è commisurata alla retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento del neo assunto;
b) con riferimento ai soli lavoratori neo assunti di età compresa tra i 15 e 29 anni, contribuzione a carico del datore di lavoro in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende con più di 9 dipendenti, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento dei 29 anni.
Le agevolazioni sono concesse a condizione che, nei 12 mesi antecedenti le nuove assunzioni, il datore di lavoro non abbia proceduto a riduzioni di personale o a sospensione dal lavoro per CIGS.
I benefici in esame spettano se si verifica contestualmente la riduzione di orario e l’assunzione di nuovi lavoratori.
Se l’assunzione avviene progressivamente, essi sono concessi soltanto quando viene raggiunto nelle assunzioni il numero corrispondente alla riduzione complessiva di orario.
Il veni meno delle suddette condizioni comporta la cessazione delle agevolazioni, senza effetto retroattivo.