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Rimborsi IVA nella Ue: scadenza domande, il 30 settembre

di Nicola Santangelo

29 Settembre 2010 10:50

Ancora pochi giorni per presentare l’istanza di rimborso IVA, pagata dalle imprese italiane sugli acquisti effettuati in altri Paesi dell’Unione Europea.
E’ infatti fissato al 30 settembre il termine ultimo per la presentazione della richiesta.

La procedura di rimborso IVA pagata dalle imprese italiane sugli acquisti effettuati in altri Paesi UE è stata modificata a decorrere dal 1° gennaio 2010. Per ottenere il rimborso è necessario che sussista il principio dell’inerenza dell'acquisto con l’esercizio dell’attività  oggetto d’impresa.

L’istanza di rimborso deve essere presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediari abilitati. Sarà  poi l'Agenzia, esperiti i dovuti controlli, a inoltrarla allo Stato competente, il quale provvederà  all'erogazione del rimborso.
Qualora vengano riscontrate cause ostative – ossia che il richiedente non ha svolto attività  commerciale ai fini IVA, ha effettuato unicamente operazioni che non consentono la detrazione, si è avvalso del regime dei contribuenti minimi o del regime speciale dei produttori agricoli – il Centro Operativo di Pescara, entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, emetterà  un provvedimento di rigetto notificandolo al richiedente. Sarà  facoltà  di quest’ultimo impugnarlo secondo le disposizioni sul contenzioso tributario.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, esegue sulle istanze i seguenti controlli:

  • i codici utilizzati per la descrizione dell'attività  e dei beni devono corrispondere a quelli richiesti dallo Stato membro competente per il rimborso;
  • il periodo del rimborso non deve essere maggiore ad un anno solare e non deve essere inferiore al trimestre solare, salvo che si tratti del rimborso concernente le operazioni eseguite nella parte rimanente dell’anno o nei casi di cessazione o inizio attività ;
  • i requisiti espressi dallo Stato membro competente per il rimborso devono essere rispettati nella domanda di rimborso;
  • l’importo del rimborso non deve essere inferiore a 50 euro se la richiesta si riferisce all'anno solare ovvero ad una frazione residua e a 400 euro se si riferisce a un periodo inferiore;
  • in una o più fatture, che il pro rata provvisorio è valido;
  • l’ammontare detraibile dell'IVA indicato nella domanda non è diverso da quello che risulta dall'applicazione della percentuale di detrazione dichiarata.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prevede che l’istanza di rimborso debba essere presentata entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento. Tuttavia, considerata la difficoltà  nell’attivazione della procedura, il termine per la presentazione delle istanze di rimborso relative al 2009 è differita al 31 marzo 2011.