E' obbligo delle società di capitali ossia Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni e Società a responsabilità limitata e delle società cooperative la destinazione di una parte dell'utile a Riserva legale. A stabilire ciò è l'articolo 2430 del codice civile che recita: Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
Pertanto le società sopra indicate, prima della distribuzione dell'utile dell'esercizio dovranno dedurre un ventesimo per costituire o comunque incrementare la riserva legale fino a quando non venga raggiunto il 20% del capitale sociale.
Qualora la riserva legale scende al di sotto del minimo (ad esempio a causa di copertura di perdite) deve essere necessariamente reintegrata.
Il legislatore ha così voluto creare una sorta di garanzia verso i creditori delle società di capitali la cui responsabilità dei soci è limitata al loro apporto nella società stessa.
Per quanto riguarda le società cooperative, invece, interviene l'articolo 2545-quater del codice civile il quale prevede che qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere destinato almeno il 30% degli utili netti annuali.
Si immagini la ditta Alfa S.r.l. con Capitale Sociale di euro 100.000 che alla fine dell'esercizio n ha rilevato un utile di euro 30.000 e una Riserva legale di euro 15.000. In tal caso, poiché la Riserva legale risulta essere inferiore al 20% del Capitale Sociale ossia euro 20.000, l'impresa dovrà destinare un ventesimo dell'utile ossia euro 1.500 a Riserva. Le scritture contabili saranno le seguenti:
Dare | Avere | |
Utile d'esercizio | 30.000,00 | |
Riserva legale | 1.500,00 | |
Debiti v/soci per utili | 28.500,00 |