Errori in contabilità : come rimediare?

di Nicola Santangelo

23 Settembre 2010 11:45

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Nel corso di un esercizio possono essere rinvenuti errori commessi nella redazione del bilancio di qualche precedente esercizio. L'articolo 2423 del codice civile stabilisce il principio della rappresentazione veritiera e corretta. Come comportarsi, allora, se si rilevano inesattezze in contabilità ?

Un errore consiste nella impropria o mancata applicazione di un Principio Contabile ovvero nell'inesattezza di calcoli matematici o nell'interpretazione dei fatti. Non vengono considerati errori, invece, i cambiamenti delle stime. Si immagini, ad esempio, la stima calcolata sulla ricuperabilità  di un credito. Tale valutazione può essere soggetta a modifiche al variare dello stato delle informazioni sulla solvibilità  del debitore.

Un errore deve essere tempestivamente corretto nel momento in cui viene rilevato anche se lo stesso si riferisce a esercizi precedenti. Sono distinti in due grosse categorie: non determinanti e determinanti. La correzione degli errori non determinanti avviene attraverso la rettifica del conto che a suo tempo fu interessato dall'errore con contropartita il conto Proventi e oneri straordinari. Fra gli errori determinanti si annoverano tutti gli errori talmente rilevanti da rendere il bilancio inattendibile. In tal caso le soluzioni alternative possono essere quelle di imputare la correzione dell'errore al Conto Economico dell'esercizio in corso o, ancorché soluzione utilizzata in casi molto rari, correggere i bilanci dei precedenti esercizi. Qualora la scelta ricada sulla correzione dei bilanci precedenti, la correzione avverrà  esclusivamente con il rifacimento del bilancio dell'esercizio in cui è stato commesso l'errore nonché di tutti quelli successivi che, in base al principio di continuità , ne riflettono gli effetti.

In caso di correzione di errori non determinanti, il redattore del bilancio ha la facoltà  di fornire informativa circa le correzioni apportate in corso d'esercizio per errori relativi a esercizi precedenti. Tale facoltà  diviene obbligo in caso di errori determinanti per i quali dovranno essere indicate le opportune ed esaustive motivazioni sull'operazione di correzione ossia la natura dell'errore commesso e l'ammontare della correzione operata nell'esercizio corrente e quella che sarebbe stata necessaria negli esercizi precedenti.