In molte occasioni abbiamo parlato dell’Irap. Oggi vorremmo approfondire l'argomento riguardante la deduzione finalizzata a ridurre il cuneo fiscale. Ai contribuenti, infatti, sono riconosciute le seguenti deducibilità :
- importo forfettario pari a euro 4.600 su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta. Tale importo è elevato a euro 9.200 su base annua se l'impiego è avvenuto in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- intero importo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, anche se destinati ai fondi di previdenza complementare, determinati secondo il principio di competenza per le imprese o di cassa per i lavoratori autonomi.
In ragione della diversa natura dei rapporti di lavoro dipendente e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, come disposto dalla risoluzione n. 132/E/2008 del 4 aprile 2008 dell'Agenzia delle Entrate, in relazione ai costi derivanti da questi ultimi rapporti non è possibile beneficiare delle deduzioni dalla base imponibile Irap.
Nella disciplina dell'IRAP vige, infatti, un generale principio di indeducibilità del costo del lavoro valevole sia nei confronti dei soggetti (imprese ed esercenti arti e professioni) che determinano analiticamente la base imponibile sia nei confronti dei soggetti (enti non commerciali e pubbliche amministrazioni) che, ai fini del calcolo dell'imposta, fanno ricorso al metodo retributivo.
Fra le altre deduzioni si annoverano i contributi destinati ad assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative ad apprendisti, a contratti di formazione e lavoro, a contratti di inserimento, ai disabili e al personale addetto alla ricerca di base.