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Incentivi all’esodo: disciplina e tassazione

di Roberto Grementieri

Pubblicato 22 Settembre 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

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Sono qualificati incentivi all’esodo le somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore al fine di favorire la risoluzione del rapporto di lavoro.

Per essere considerate tali, non è sufficiente quindi che siano corrisposte in coincidenza con il termine del rapporto di lavoro, bensì occorre che risulti dalla volontà  delle parti che l’erogazione è finalizzata allo scioglimento del contratto di lavoro.

Tale volontà  può risultare da un accordo individuale o a seguito di una trattativa sindacale.

Gli incentivi all’esodo non sono utili ai fini del computo del TFR.

Le somme erogate per incentivare l’esodo dei lavoratori non costituiscono retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a condizione che la finalità  di agevolare lo scioglimento del rapporto sia desumibile dalla volontà  contrattuale, non essendo sufficiente una coincidenza temporale con il momento della cessazione.

Sono, invece, soggetti a contribuzione premi o gratifiche contrattualmente previsti che fanno riferimento alla risoluzione del rapporto come momento temporale dell’erogazione e non come evento generatore della stessa.

L’INPS ha precisato che sono esenti da prelievo contributivo anche erogazioni che hanno denominazioni diverse, ma che siano comunque finalizzate ad agevolare lo scioglimento del rapporto, comprese quelle che hanno lo scopo di indurre il lavoratore a recedere anticipatamente, ed in particolare le somme corrisposte: per il prepensionamento; per cessazione del contratto a termine; a fronte di riduzioni del personale.

Secondo un orientamento giurisprudenziale l’esclusione delle somme incentivanti dalla retribuzione imponibile non si applica nel caso di singola risoluzione consensuale, preceduta dalla manifestazione della volontà  datoriale di risolvere unilateralmente il rapporto e dalla richiesta del lavoratore di una somma quale condizione per la risoluzione concordata.

Gli incentivi all’esodo sono integralmente assoggettati ad imposta.
Le somme sono soggette a tassazione separata con applicazione dell’aliquota utilizzata per la tassazione del TFR.