I compensi dei professionisti vanno tassati nello stesso esercizio in cui si è verificato l'incasso. A conferma di ciò interviene l'articolo 54 del TUIR che dispone che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione.
Determinare il momento dell'incasso in caso di pagamenti in contanti non crea alcuna difficoltà ma se il pagamento al professionista avviene tramite bonifico bancario, il momento in cui il professionista ha disponibilità della somma incassata è inevitabilmente diverso dal momento in cui il bonifico è stato eseguito.
Si immagini, ad esempio, la ditta Alfa S.r.l. che in data 29.12.n esegue un bonifico bancario a favore di un professionista il quale potrà disporre dell'accredito solamente dopo 5 giorni lavorativi ossia il 04.01.n+1 (tenendo conto della festività del 1° gennaio). In tal caso, nel rispetto del principio di cassa, il professionista dovrà tassare i compensi nell'esercizio n+1. Questo perché, fino a quando il pagamento effettuato con bonifico non è nella materiale disponibilità del percettore, il principio di cassa esclude la tassazione.
Il principio di cassa consente di individuare la base imponibile dell'anno in misura pari alla differenza tra le somme incassate e le somme materialmente spese nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Qualora il professionista venga pagato tramite assegno bancario o circolare, il principio di cassa scatterà al momento in cui il titolo è consegnato nelle mani del professionista, indipendentemente dalla data indicata in esso o del versamento del titolo stesso sul conto corrente.
Ricordiamo, infine, che le ritenute operate dal sostituto d'imposta devono essere versate entro giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata applicata.