Con l’interpello n. 2/2010, il Ministero del Lavoro ha ritenuto legittimo il controllo sul lavoro con l’utilizzo di registrazioni anonime, offrendo così una via d’uscita alle inconciliabili esigenze aziendali (il monitoraggio dell’attività aziendale) e di tutela dei lavoratori (divieto di controllo sul lavoro).
I controlli possono essere eseguiti direttamente dal datore di lavoro o, nelle aziende di maggiori dimensioni, dal personale gerarchicamente preposto o ancora per mezzo di personale appositamente preposto o attraverso mezzi specifici.
In tal senso si osserva che le guardie giurate possono essere impiegate esclusivamente per scopi di tutela del patrimonio aziendale: pertanto, non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che hanno attinenza con la finalità della loro attività , ossia di tutela del patrimonio aziendale; inoltre, non possono accedere in locali dove si svolge l'attività lavorativa durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di tutela del patrimonio aziendale
Con l’interpello n. 2/2010 il Ministero del lavoro ha affermato che non ci sono vincoli alle registrazioni delle chiamate telefoniche dalle postazioni di lavoro, quando le stesse non permettono di risalire al nominativo del lavoratore perché, in tal caso, non viene a realizzarsi alcuna possibilità di controllo a distanza dei lavoratori e, dunque, non si applicano le restrizioni previste dallo Statuto dei lavoratori.
Il chiarimento è arrivato in risposta a un quesito di Confindustria che aveva chiesto parere sull’applicabilità o meno dell’articolo 4 della Statuto dei lavoratori all’ipotesi di installazione da parte di un’impresa di telecomunicazioni di un sistema di controllo «in grado di effettuare registrazioni audio di chiamate in uscita e in entrata».
Un sistema attraverso il quale l’impresa effettua monitoraggi a campione della qualità dei processi e dei servizi di assistenza alla clientela, senza tuttavia avere la possibilità di individuare né l’operatore né i clienti coinvolti nella conversazione registrata.
Secondo il ministero nell’ipotesi indicata da Confindustria non trova applicazione la disciplina dello Statuto dei lavoratori sul «controllo a distanza» dei lavoratori, perché sussistono adeguate cautele che non consentono di risalire all’identità del lavoratore.
Infatti, il sistema di registrazione prevede che le voci dei clienti e degli operatori vengano criptate in fase di registrazione, in maniera tale da non essere riconoscibili e riconducibili all’identità del singolo operatore e cliente; inoltre, i primi secondi di conversazione vengono eliminati con conseguente impossibilità di ascoltare il nome dell’operatore; ancora il sistema di monitoraggio non fornisce report d’informazione sul singolo operatore, non vengono tracciati né il nome dell’operatore, né alcun altro dato che possa condurre alla sua identificazione e, infine, l’accesso ai dati registrati è rigorosamente tracciabile e limitato ai soggetti autorizzati rispetto alle finalità di monitoraggio.