Il conferimento di azienda consiste nell'apporto di un'azienda o ramo di essa ad un soggetto esistente o di neo costituzione con contropartita di azioni o quote della conferitaria.
La società conferitaria può optare alternativamente: per la neutralità fiscale cioè la continuità di valori fiscali, riconciliando in apposito prospetto in dichiarazione dei redditi i valori civilistici in bilancio ed i valori fiscali riconosciuti; per l'affrancamento dei disallineamenti tra valori civilistici in bilancio e valori fiscali riconosciuti assoggettando ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP i maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta.
La legge n. 244/2007 e il
d.l. n. 185/2008 sono intervenute sulla disciplina apportando alcune modifiche.
Tra le altre, si evidenzia che non è più possibile riconoscere i plusvalori emersi all’atto dell’operazione attraverso l'imposizione sostitutiva di cui al d.lgs. n. 358/1997, mentre sono stati mantenuti i regimi di determinazione del valore di realizzo e delle conseguenti plusvalenze previsti dagli artt. 3 e 4 del d. lgs. n. 358/1997;
Vale anche la pena di ricordare che il conferimento di aziende o rami di esse ha importanti risvolti anche riguardo all’imposizione indiretta (in particolare, IVA e registro).