Compensazione IVA: come compilare il modello F24

di Roberto Grementieri

Pubblicato 10 Giugno 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:45

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L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E ha chiarito alcuni dei dubbi relativi alla predisposizione della delega di pagamento in materia di compensazione IVA.
Diverse le precisazioni:

a) ai fini del raggiungimento dei limiti di 10.000,00 e 15.000,00 Euro non si tiene conto delle compensazioni interne se la loro esposizione nel modello F24 è solo una modalità  alternativa per esercitare la detrazione, evidenziabile nella dichiarazione annuale. Pertanto, rilevano nel computo le compensazioni in cui il credito utilizzato è relativo a un periodo successivo a quello del debito, per le quali non c’è la possibilità  di indicazione nella dichiarazione;

b) il codice identificativo 62 va utilizzato soltanto nelle ipotesi in cui il credito utilizzato non risulti dalla dichiarazione dell’utilizzatore. Non rientrano pertanto in tale casistica, ad esempio, l’utilizzo, da parte della controllante in regime di liquidazione IVA di gruppo, del credito maturato dalle controllate;

c) il codice identificativo 61 va indicato anche quando il credito utilizzato dalla consolidante proviene dalla posizione individuale della stessa consolidante; il suo codice fiscale, pertanto, andrà  riportato sia nel campo codice fiscale, in quanto utilizzatrice del credito, sia nel campo codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, in quanto cedente unica o della maggior parte del credito;

d) i codici identificativi 61 e 62 vanno utilizzati dalla data di istituzione (22 dicembre 2009), indipendentemente dall’anno di riferimento dei crediti compensati;

e) nei casi in cui sia necessario indicare nell’F24 due diversi codici identificativi (possibilità  non ammessa), andrà  riportato quello più rilevante, tenendo presente che, per le compensazioni di crediti Iva, l’assenza dei codici “61” o “62” può determinare lo scarto della delega di pagamento.

Sciolte anche le altre incertezze sulla predisposizione del modello:

a) il codice identificativo 60 va utilizzato esclusivamente per il pagamento, da parte del garante, dell’importo richiesto a seguito della decadenza dalla rateazione per insufficiente, omesso o tardivo pagamento anche di una sola rata;

b) dal 18 maggio 2010, in caso di versamento rateizzato dell’IVA dovuta per adeguamento agli studi di settore, deve essere compilato il campo rateazione, indicando il numero della rata in pagamento e quello complessivo delle rate.