Bonus aree svantaggiate e modello UNICO

di Roberto Grementieri

Pubblicato 25 Maggio 2010
Aggiornato 22 Marzo 2018 17:21

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Con la risoluzione n. 34/E, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato tempi e modalità  di compilazione delle parti di UNICO destinate a richiedere l’agevolazione.

In particolare, per i progetti avviati prima del 3 agosto 2008, l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l'ammontare del bonus sorge in relazione al suo periodo di fruibilità , che è quello fissato nel nulla osta di concessione del beneficio.

Un chiarimento che supera l'interpretazione fornita con la risoluzione 75/2009, secondo cui il bonus investimenti doveva essere evidenziato nelle dichiarazioni relative ai singoli periodi d'imposta in cui era maturato e non, invece, a quelli in cui diventa di volta in volta fruibile.

I tecnici delle Entrate hanno risposto a un'istanza di interpello presentata da una società  che svolge attività  di commercio.
Negli anni 2007 e 2008 l’azienda ha sostenuto costi per l'acquisto di immobili e attrezzature.
Per una parte di questi investimenti il Fisco ha riconosciuto due crediti d'imposta, riferiti uno al 2007 e l'altro all'anno successivo, ma utilizzabili entrambi a partire dal 2014.
Questi incentivi, secondo l'interpellante, non vanno indicati nel modello Unico 2009, dal momento che la possibilità  di fruirne è spostata più avanti nel tempo.

Un parere con cui l’Agenzia sostanzialmente concorda, tenendo conto, nello specifico, delle nuove disposizioni introdotte dal d.l. 97/2008.
Secondo le disposizioni della Finanziaria, l’ammontare di questo credito, calcolato in riferimento ai nuovi investimenti realizzati in ogni periodo d'imposta, deve essere indicato nella relativa dichiarazione e può essere sfruttato ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi.
Inoltre, l’eventuale eccedenza può essere usata in compensazione a partire dal sesto mese successivo al termine per presentare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta a cui si riferisce il beneficio concesso.

I tempi di utilizzo del bonus sono stati però modificati dal d.l. 97/2008 che ha distinto gli investimenti avviati prima della sua entrata in vigore, il 3 agosto 2008, da quelli intrapresi dopo questa data.
In particolare, i crediti concessi per la prima categoria di investimenti sono fruibili nell'esercizio in corso o, se si esauriscono le risorse finanziarie disponibili, negli esercizi successivi.
Ne consegue, stando alle conclusioni della risoluzione, che l’obbligo di indicare in dichiarazione il credito d’imposta sorge con riferimento al periodo in cui questo diventa fruibile da parte del contribuente.

Per quanto riguarda il caso specifico descritto nell’interpello, dal momento che il credito è stato concesso dall’Agenzia per investimenti realizzati prima dell’entrata in vigore del d.l. 97/2008 e può essere usato a partire dal 2014, è corretto non indicare alcun dato nel modello UNICO 2009.