Fra gli elementi patrimoniali di un'impresa vi sono anche i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno. Ne fanno parte il diritto d'autore e i brevetti.
Il diritto d'autore, in base alla legge 633 del 1941, nasce con la creazione dell'opera stessa e può essere fatto valere sulle opere artistiche. Scopo di tale diritto è la tutela intellettuale dell'autore a cui viene conferito il diritto allo sfruttamento economico dell'opera. Tale diritto può essere ceduto a terzi fermo restando il diritto di vedersi riconoscere la paternità dell'opera. Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia.
Quanto ai brevetti se ne distinguono diverse tipologie: per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per disegni ornamentali. Il brevetto per invenzioni industriali (quali formule, processi e macchinari) permette lo sfruttamento economico dell'opera a chi ha acquistato il diritto. Il brevetto per modelli di utilità fornisce una tutela alle invenzioni che incrementano l'efficacia o l'efficienza delle macchine. Infine il brevetto per disegni ornamentali tutela particolari forme e colori attribuiti ai disegni industriali.
L'articolo 2424 del codice civile prevede l'iscrizione in bilancio dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno fra le immobilizzazioni immateriali. Qualora tale diritto sia acquistato da terzi a titolo oneroso, il costo dovrà essere rilevato nel momento in cui passa la proprietà giuridica del bene.
Dal punto di vista contabile, il diritto d'autore si registra nel seguente modo:
Dare | Avere | |
Diritti d’autore | 10.000,00 | |
IVA c/acquisti | 2.000,00 | |
Debiti verso fornitori | 12.000,00 |
Essendo una immobilizzazione è soggetto ad un processo di ammortamento:
Dare | Avere | |
Ammortamento diritti d'autore | 333,00 | |
F.do amm.to diritti d'autore | 333,00 |