La procedura dell'attività di riscossione si blocca se il contribuente presenta un'autocertificazione che documenti l'esistenza di un provvedimento di sgravio, una sospensione amministrativa, una sospensione giudiziale e un pagamento effettuato precedentemente alla formazione del ruolo.
Lo ha stabilito Equitalia con la direttiva dello scorso 6 maggio.
In sostanza l'agente della riscossione dovrà immediatamente sospendere ogni iniziativa finalizzata alla riscossione della somma iscritta a ruolo.
Per ottenere la sospensione dell'attività di riscossione dei tributi che risultano già pagati o per i quali si è formata un'istanza di autotutela o sgravio, il contribuente dovrà presentare il modello allegato alla direttiva con il quale dichiarerà di trovarsi in una delle quattro situazioni indicate da Equitalia. La sospensione avverrà immediatamente e riguarderà esclusivamente gli atti che il debitore ha espressamente indicato.
Entro dieci giorni l'agente della riscossione invierà al creditore la documentazione in proprio possesso al fine di ottenere conferma dell'esistenza delle motivazioni indicate nell'atto di autocertificazione.
Il contribuente, in passato, doveva presentarsi allo sportello Equitalia sostenendo di aver pagato le somme riportate nella cartella di pagamento e chiedendo all'agente della riscossione spiegazioni in merito il quale, non possedendo informazioni al riguardo, invitava il contribuente a rivolgersi direttamente all'ente creditore. Con la direttiva di Equitalia viene messo fine al rimpallo degli uffici per la riscossione e degli uffici amministrativi. Basta semplicemente presentare a Equitalia la documentazione completa comprovante il diritto alla sospensione dell'esecuzione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà scaricabile gratuitamente dal sito di Equitalia.