Secondo il Garante per la protezione dei dati personali viola la dignità e la riservatezza delle persone il datore di lavoro che obbliga i propri dipendenti a richiedere l’autorizzazione scritta per andare in bagno o, comunque, per allontanarsi temporaneamente dalla postazione di lavoro.
Sulla scorta di tale principio, il Garante ha giudicato illecito il trattamento dei dati effettuato con queste modalità da parte di un’azienda nei confronti dei propri operai dipendenti.
Per monitorare l’allontanamento di qualsiasi addetto alla catena di montaggio la società aveva imposto ai suoi dipendenti di compilare appositi tagliandi di carta dove indicare il proprio nominativo, il reparto di appartenenza, l’orario e motivazione per cui ci si assentava.
I permessi, pur restando nella disponibilità degli operai, dovevano essere controfirmati e autorizzati dal capo reparto.
Al Garante, che aveva avviato accertamenti sul caso segnalato dalla stampa, la società aveva precisato che le informazioni raccolte con i tagliandi non erano registrate né conservate e che, pertanto, non veniva effettuato alcun trattamento di dati; che la società opera secondo modalità organizzative che prevedono l’articolazione dell’attività produttiva “su 3 turni lavorativi” e “secondo la logica JIT (Just in Time) che prevede la fornitura del prodotto finito ai clienti dello stabilimento con frequenza predeterminata al fine di limitare eccessivi stock di prodotto finito“.
Secondo quanto dichiarato dalla società , “la logica di produzione JIT prevede un flusso produttivo costante ed ininterrotto, al fine di assicurare al cliente una fornitura di prodotti continua, determinata sulla base delle necessità produttive del cliente stesso”, sì da non costringerlo a “doversi dotare di eccessive scorte“.
Ciò comporterebbe la necessità di assicurare la tempestiva e costante “organizzazione dei cicli di lavorazione,la sincronia delle linee produttive, [i]l corretto calcolo dei tempi di lavorazione“, onde garantire “il raggiungimento dei dovuti obiettivi di efficacia ed efficienza” da parte dello stabilimento produttivo“.
L’Autorità ha invece stabilito che quello realizzato dalla società era a tutti gli effetti un trattamento di dati perché, anche se non trattenute o archiviate, le informazioni annotate sui tagliandi, comprese quelle relative alle esigenze fisiologiche degli operai, venivano conosciute dai responsabili che dovevano autorizzare gli allontanamenti.
La modalità di trattamento, oltre che sproporzionata rispetto alle finalità per le quali veniva svolta, risultava peraltro lesiva della dignità dei lavoratori anche in considerazione del potenziale condizionamento della libertà di movimento che ne conseguiva.
Il Garante ha dunque vietato l’uso dei permessi e ha prescritto all’azienda di predisporre nuove modalità di comunicazione degli allontanamenti dei dipendenti.