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Busta paga via email, anche senza PEC

di Roberto Grementieri

Pubblicato 16 Aprile 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

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Per la trasmissione via mail della busta paga non c’è l’obbligo di utilizzare la PEC: è quanto emerge dalla risposta del Ministero del lavoro ad un interpello del 2 aprile 2010, n. 8.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro propone un interpello in tema di trasmissione telematica del prospetto di paga, e precisamente con riguardo alla modalità  di trasmissione a mezzo posta elettronica, sia ordinaria che certificata.

La Direzione generale si esprime in senso favorevole all’uso della posta elettronica quale strumento idoneo ad assolvere i dettami di legge, laddove impone al datore di lavoro di consegnare ai lavoratori dipendenti, contestualmente alla corresponsione della retribuzione, un prospetto di paga contenente gli elementi necessari a consentire al lavoratore la verifica immediata della corrispondenza tra le annotazioni riportate sul prospetto di paga e la retribuzione percepita.

Tale obbligo può essere assolto dal datore di lavoro mediante l’inoltro del prospetto paga come file allegato ad un apposito messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo e-mail del lavoratore, sempre che il tutto sia gestito nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il quesito posto dal Consiglio Nazionale pone altresì la questione sulla possibilità , per il consulente del lavoro che assiste l’azienda, in luogo del datore di lavoro e su delega di quest’ultimo, di inviare il prospetto di paga con posta elettronica certificata direttamente al dipendente; analogamente, in caso di gruppi di impresa, se sia possibile l’invio con mail certificata, da parte della società  madre, dei prospetti paga delle aziende facenti parte del gruppo.

Sul punto il Ministero ricorda che gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, possono essere svolti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della l. n. 12/1979, dal consulente del lavoro e dagli altri soggetti abilitati, su delega del datore di lavoro.

Di conseguenza, non è ravvisabile alcuna limitazione per il professionista abilitato ad adempiere alla consegna del prospetto di paga per conto del datore di lavoro.

Inoltre, tenuto conto che il datore può effettuare la consegna del prospetto di paga anche a mezzo di posta elettronica, risulta del tutto plausibile consentire che detta consegna avvenga nelle medesime modalità  anche da parte del consulente del lavoro delegato.