Lo scorso 3 marzo è stato definitivamente convertito in legge il Ddl Collegato Lavoro alla Finanziaria. Ecco alcune novità .
Apprendisti a 15 anni
Sarà possibile assolvere all’ultimo anno di obbligo di istruzione attraverso l’apprendistato, previa «la necessaria intesa tra Regioni, ministero del Lavoro e ministero dell’Istruzione, sentite le parti sociali».
L’effetto pratico di questa disposizione, che s’inserisce nel quadro della legge Biagi, è molto semplice e chiaro: a quindici anni sarà possibile prevedere che un giovane entri in azienda, con un contratto di lavoro, lasciando i banchi di scuola o dei corsi di formazione professionale.
Aspettativa
Possibilità , per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.
Nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici e fa salva la speciale disciplina in materia di aspettativa relativa agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato.
Certificati di malattia
Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, viene esteso al datore di lavoro privato il sistema obbligatorio di trasmissione telematica della documentazione attestante la malattia.
Certificazione del rapporto di lavoro e clausole generali
Arrivano norme relative al controllo giudiziale sul rispetto delle clausole generali contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, alla certificazione dei contratti di lavoro e alle valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali.
In riferimento alle clausole generali si dispone, in particolare, che il controllo giudiziale debba limitarsi esclusivamente all’accertamento del presupposto di legittimità e non possa estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive.
Si dettano, poi, disposizioni ad hoc per rafforzare il valore vincolante dell’accertamento effettuato in sede di certificazione dei contratti di lavoro.
Il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, terrà conto “oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell’oggettivo interesse dell’organizzazione“, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo, presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero, se stipulati con l’assistenza delle commissioni di certificazione, nei contratti individuali di lavoro. Analogamente, il giudice deve tener conto degli elementi e dei parametri appositamente individuati dai suddetti contratti, nello stabilire, «le conseguenze da riconnettere al licenziamento».
Collaborazioni coordinate e continuative
Si prevede che, fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili a un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato sia tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione.